Come cambia la procedura per la richiesta degli assegni per il nucleo familiare dal 01/04/2019

di Pietro Aloisi Masella Odcec Roma

Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti delle aziende private che vorranno fare richiesta degli assegni per il nucleo familiare, dovranno presentare la domanda direttamente all’INPS in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:

  1. se in possesso di PIN dispositivo, o di una identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi, accedendo al servizio on-line “ANF DIP”sul sito inps.it;
  2. se non in possesso di PIN e/o SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi, tramite Patronati, unici intermediari autorizzati.

Il richiedente potrà, successivamente, accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, e verificare il buon esito dell’istanza.  Al lavoratore saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

La medesima procedura dovrà essere fatta anche in caso di modifiche alla composizione del nucleo familiare (es. nascita di un figlio) o qualora cambino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare.

In ultimo, nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità di presentazione dell’istanza già attualmente in vigore.

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione degli assegni nei casi previsti dalla legge rimane invariata pertanto il soggetto interessato dovrà presentare specifica domanda di Autorizzazione ANF telematica all’INPS allegando la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione stessa.

Diversamente da prima, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione, l’Istituto procederà direttamente alla successiva istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento sarà inviato al richiedente con le consuete modalità.

Cosa cambia per i datori di lavoro?

A fronte all’entrata in vigore della nuova procedura i datori di lavoro non saranno più coinvolti nella raccolta delle istanze di liquidazione né nella verifica della loro corretta compilazione e nel calcolo dell’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto. Le imprese, potranno conoscere gli importi spettanti, già calcolati dall’INPS, prendendone visione attraverso una specifica utility disponibile nel cassetto previdenziale aziendale, indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano. La procedura indicherà al datore di lavoro l’importo teoricamente spettante sulla base del quale calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Gli importi verranno erogati come sempre insieme alla retribuzione mensile e con relativo conguaglio con le denunce mensili.

Si evidenzia, infine, che qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze; i periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso, dovranno essere liquidati  dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Anche gli adempimenti di archiviazione si alleggeriranno venendo meno l’obbligo di conservazione della documentazione consegnata per almeno cinque anni dall’ultimo mese di erogazione dell’assegno.

Sono esclusi dall’applicazione delle nuove modalità di presentazione i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo che continueranno a presentare le domande direttamente al datore di lavoro con il modello di richiesta cartaceo.

Ai fini di agevolare un ordinato passaggio verso la modalità di presentazione esclusivamente telematica, l’INPS ha precisato che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 od a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate telematicamente.

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