Novità buoni pasto

di Anna Isoardi Odcec Cuneo

Nel dopo ferie spuntano alcune novità ferragostane che interessano i dipendenti ed i collaboratori delle aziende pubbliche e private. Una delle novità, prevista dal MISE in questo periodo, è la possibilità di “cumulare” fino a 8 buoni pasto contemporaneamente a partire dal 9 settembre.

Il titolare dei buoni pasto potrà utilizzarli anche in giornate non lavorative; continua a non essere consentita la conversione in denaro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con il decreto 7 giugno 2017 n. 122, ha modificato parzialmente la disciplina relativa ai buoni pasto per i dipendenti ed i collaboratori delle aziende pubbliche e private.

Le novità, che sono entrate in vigore il 9 settembre, sono essenzialmente due:

  1. cumulabilità di utilizzo fino a 8 buoni contemporaneamente (i buoni continuano a non essere commercializzabili e/o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale).
  2. utilizzo anche in giornate non lavorative.

I buoni pasto sono esclusivamente quelli forniti attraverso società a tal scopo riconosciute (in possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell’articolo 144 del D.Lgs. n. 50/2016, trasmessa, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241/1990, al Ministero dello sviluppo economico) che, a loro volta, stipulano accordi con i titolari degli esercizi convenzionabili.

Inoltre, il valore facciale è comprensivo dell’Imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto in forma cartacea (dell’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro) devono riportare:

1) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

2) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

3) il valore facciale espresso in valuta corrente;

4) il termine temporale di utilizzo;

5) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

6) la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

I buoni pasto possono essere utilizzati dai soggetti legittimati ad esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande(ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287);

b) l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei (ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo (di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443);

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, dagli imprenditori agricoli (ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) ,

a) dai coltivatori direttie dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile);

b) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

c) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca (ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96) , da parte di imprenditori ittici;

d) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

Accordi tra società di emissione ed esercizi convenzionabili

Il decreto Ministeriale definisce infine le modalità di stipula degli accordi tra società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionabili. Gli accordi devono contenere i seguenti elementi:

  1. la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;
  2. le clausole di utilizzabilitàdel buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
  3. l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
  4. l’indicazione del termine di pagamentoche la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;
  5. l’indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
  6. l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

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