Pensione anticipata a 64 anni e lavoro all’estero

di Anna Isoardi Odcec Cuneo                                                                                                  

Con il messaggio n. 2218 del 30 maggio 2017, l’Inps ha precisato alcune questioni riguardanti le pensioni comprese quelle i cui periodi sono stati maturati all’estero.

I periodi assicurativi svolti all’estero in stati che prevedono la totalizzazione con quelli italiani ai fini della maturazione dell’anzianità contribuiva, sono utili per realizzare le condizioni richieste per andare in pensione con 64 anni di età a favore di coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità con le regole preesistenti alla legge Fornero.

ll messaggio sottolinea come l’articolo 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 disponga che “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.

Il Ministero ha precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione.

Pertanto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, si possono considerare, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati.

A seguito di tale precisazione da parte dell’INPS verranno riesaminate le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti compre i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso.

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