SANZIONI PER EVASIONE CONTRIBUTIVA

di Pietro Aloisi Masella *

L’Inps, dal mese di dicembre dello scorso anno, sta spedendo migliaia di ordinanze di ingiunzione in forza dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 8/2016 per mancati versamenti anche di poche centinaia di euro.

Il decreto sopra citato ha depenalizzato diverse ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza, derubricando le violazioni in illeciti amministrativi.

Difatti per omissioni fino 10mila euro all’anno, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.

Con la circolare 121/2016, l’Inps ha specificato che, in caso di mancato versamento si attivi il meccanismo dell’accertamento della violazione, a fronte della quale il datore di lavoro entro tre mesi deve versare le ritenute omesse.

Se non si versa quanto dovuto, entro i successivi 60 giorni, scatta la sanzione amministrativa ridotta che è pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo. Che nel caso in esame ammonta a 16.666 euro.

Superato il limite dei sessanta giorni la sanzione, oltre ai contributi omessi si intende applicata senza riduzioni.

Senza voler commentare la disposizione applicata dall’istituto in forza ad una norma legislativa, non si può fare a meno di segnalare che le sanzioni applicabili sono sproporzionate rispetto alla violazione.

L’applicazione letterale della disposizione pone a repentaglio la prosecuzione dell’attività aziendale di tante imprese, particolarmente colpite sono le cosiddette micro imprese già segnate dalle difficoltà, dovute alla crisi economica causata dal Covid prima e dalla guerra poi.

Le organizzazioni di categoria hanno sollevato la questione e si è in attesa di un emendamento che risolva l’evidente sproporzione sanzionatoria.

Al momento l’Inps ha anticipato l’orientamento secondo cui dall’importo iniziale dell’atto di accertamento verrà decurtato quanto eventualmente oggetto di stralcio fino a 5mila euro.

Pertanto le sedi Inps prima verificheranno le quote annullate dall’agente della riscossione e poi notificheranno le ingiunzioni per il recupero dei versamenti omessi.

*ODCEC Roma

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