Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legittimo anche senza crisi aziendale
di Paolo Galbusera e Andrea Ottolina* Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della l. 604/1966, quel tipo di licenziamento motivato da ragioni connesse all’organizzazione dell’azienda e più specificamente riguardanti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.